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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


		Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante
attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante
attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante
attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della
ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del
presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso
dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione
delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal
comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali
egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i
necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di
misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di
cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata
dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali
ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti
collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono
specifiche modalita' di attuazione delle previsioni del presente
decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la
tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 4.
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi
non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
nonche' prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove
la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,
nonche' i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attivita' non sia svolta in forma
esclusiva a favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai
sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del
numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un
semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle
attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni,
nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza si
computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione
dell'attivita' in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo
e nell'ambito di attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come
individuate sulla base della normativa comunitaria.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della
salute ed e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute;
b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di
attivita' e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione
della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media
impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il
quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai
lavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti
di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque
anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di
cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di
applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo
possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono
recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e'
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita' dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in
relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di
interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario
raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della
attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti
agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivita' di
vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni
disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e
dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli
organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle
donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP
e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180
giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento
dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per tale
finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo
avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni
preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse
personali, economiche e strumentali in dotazione.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano
le proprie attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema
con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle
attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in
forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarieta', le
seguenti attivita':
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di
attivita';
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche
di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti
conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e
micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e
specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,
strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in
materia con finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai
criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della
sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,
non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al
presente articolo che svolgono attivita' di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti che prestano tale attivita' non possono, per un periodo di
tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi
e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,
l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita la
possibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la
parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo
svolgimento dell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi,
fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento
dell'attivita' di consulenza sono devoluti in ragione della meta'
all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52,
comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione
previgente, svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data
dal 1° gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della
ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa,
patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca,
sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai
settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali,
opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro
e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su
richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della
presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita' nazionali
preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della
conformita' ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo notificato per attestazioni di
conformita' relative alle Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto
di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e
alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario
nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste
in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica
del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture
operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza sulle
strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e
formula, pareri e proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle
metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei
rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero della
salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno
infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente
decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese
istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in
materia di salute per il settore marittimo, anche mediante
convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare
il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal
1° gennaio 2007.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante
convenzioni, attivita' di informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 11.
Attivita' promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicita' delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati
alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e
della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2
trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce
criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
amministrazioni pubbliche promuovono attivita' specificamente
destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono utilizzate, secondo le priorita', ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa
consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 12.
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli
ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e
delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello
investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione
e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per
l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito
delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale puo'
esercitare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio
civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di
cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle
autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche'
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puo'
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel
rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli
uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di organo di
vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento
agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e),
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche
gravita' di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono
quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al
Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al
comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed
e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione
regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente
della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo
si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15.
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo
e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita'
alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 16.
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita'
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo
al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30,
comma 4.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso
di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle
malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 19.
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 20.
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i
dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 21.
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori
di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attivita' in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta'
di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 22.
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 23.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a
procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 24.
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro
o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono
attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori,
all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi
della responsabilita' sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e
di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o
unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente
decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle
predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli
e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa,
nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita
attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice
o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita'
tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di
opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente
periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza
del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto
o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 27.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche
tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici,
vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui
al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle
gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi'
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 29.
Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e
quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il
30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel
precedente periodo non si applica alle attivita' di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV
del presente decreto.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia
delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo
sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure
adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della
azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi
esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di
cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della
attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in
assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non
e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e
33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi
di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione
degli addetti e del responsabile.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32.
Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche'
di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono
rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il
26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di
relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di
cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti
e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti
classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai
sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti del servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e
universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralita' di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto
esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di
un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono
tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente,
conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e'
altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di
cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 35.
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi
di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano
fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione
adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la
formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante
l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici
comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita'
dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e'
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da
definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui
al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno
nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del
datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e'
altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua
in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno
essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 39.
Svolgimento dell'attivita' di medico competente
1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici
che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun
titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per accertamenti
diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, nei casi di
gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici
competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 40.
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via
telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni,
elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive
europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o
alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere
effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore
di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla
cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si
applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43.
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da'
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro
attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei
rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 44.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una
zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo'
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della
Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 46.
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni
direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento
della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni
disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che
di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui
all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e'
individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni
in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute,
sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero
unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i
1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4,
le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 48.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50
e i termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte
le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di
cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti
accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di
lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita'
di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico
o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui
all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da
effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre
funzioni sindacali operative.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 49.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o
cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d),
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale
nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti,
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita'
presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su
loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di
individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per
la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita'
produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita'
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma,
sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua
richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di
cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto
al servizio di prevenzione e protezione.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 51.
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al
medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano
di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al
Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita'
svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui
all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione
effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso
a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9,
comma 3;
d) relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie
imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione
prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema
di gestione della predetta documentazione devono essere tali da
assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le
hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle
inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei
singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le
informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti
supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per
la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password
in modalita' criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle
persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere
tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con
successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 54.
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto
legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel
formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo
adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e'
commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e
3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28,
comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e
3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1,
lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1,
lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500
a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26,
comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i),
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 56.
Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 57.
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli
installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000
euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto
dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 58.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e)
e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c)
e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i)
e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 59.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica
ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 60.
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori
autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e'
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari
delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i
diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
	

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