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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62.
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai
fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi
di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di
lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 64.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 65.
Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni
non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano
rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei
lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere
legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 67.
Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire
a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti
considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati
notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di
lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
Sanzioni
Art. 68.
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a
16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
	

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