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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 89.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita'
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza
del documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 92.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 93.
Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori
dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 95.
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla
sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita',
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 99.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la
stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 101.
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il
piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche
che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di
formulare proposte al riguardo.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 103.
Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 104.
Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione
di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia'
visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui
svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art. 105.
Attivita' soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati
o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,
lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo
e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art. 106.
Attivita' escluse
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art. 107.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 108.
Viabilita' nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la
viabilita' delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1
dell'allegato XVIII.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 109.
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 110.
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di
misure o cautele adeguate.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti
criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e'
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione
dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono
presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 112.
Idoneita' delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 113.
S c a l e
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o
dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli
devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione
della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in
luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe piu' di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli
di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei
due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle
estremita' superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilita' della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15
metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono
essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 114.
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1,
lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 116.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se
sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 117.
Lavori in prossimita' di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi
di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 118.
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza
l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere
vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita'
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature
per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature
devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate
misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i
lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 120.
Deposito di materiali in prossimita' degli scavi
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 121.
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione
dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o
esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante
idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica,
se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi
a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2,
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai
lavori.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e'
vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza
quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 126.
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,
che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere
provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 127.
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la
loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidita' e la stabilita'.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m
2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque
giorni.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto
ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita
con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell'area sottostante.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 130.
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio
gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 132.
Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli
impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici o non, oppure di notevole importanza e complessita' in
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilita' eseguito secondo le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 134.
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente
Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 135.
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o
ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio
del fabbricante.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 136.
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio scelto, con
la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo'
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i giunti
devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di
cui uno puo' fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi
del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto,
a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 137.
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 138.
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del
ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso
di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano
specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
Sezione VI
Ponteggi movibili
Art. 139.
Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri
2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Sezione VI
Ponteggi movibili
Art. 140.
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote
a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 141.
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di
gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate
precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie
atte a sostenerle fino a che la stabilita' dell'opera sia
completamente assicurata.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 142.
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase del lavoro, la necessaria solidita' e con modalita' tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino
negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto
redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al
comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 143.
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno
delle opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle
quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle
armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 144.
Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle
strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali,
nonche' le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a
vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 145.
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2
dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di
sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono
essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 146.
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o di persone, un lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 147.
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di
gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono
essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali
devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40 centimetri.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 148.
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei
materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 149.
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 150.
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilita' delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere
eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 151.
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di
vigilanza.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 152.
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali
deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando
trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 153.
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,
ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni
tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 154.
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la
sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 155.
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale
e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una
volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con
martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi
smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 156.
Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, puo' stabilire l'obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni,
stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.
Capo III
Sanzioni
Art. 157.
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).
Capo III
Sanzioni
Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1,
lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
Capo III
Sanzioni
Art. 159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121,
126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151,
comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97,
comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e
3.
2. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100,
comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3
e 6, 152, comma 2.
Capo III
Sanzioni
Art. 160.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124,
138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
	

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