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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 221.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' al
trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996,
15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 222.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come
pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni
attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di
poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 223.
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda
di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove
applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione e la
pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le
misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di
agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa
presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 224.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la
natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che,
nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente
di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di
un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le
condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai
valori limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro
identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da'
comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i
lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano
previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli
agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 227.
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore
di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul
luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere
costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il
datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere
ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti
chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 228.
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del
comma 5, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il
Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 229.
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite
biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il
lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente,
adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di
lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 231.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 50.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente
articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attivita' nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 234.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero
1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 236.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi
e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessita' predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato
fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'
non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire il piu' vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente
decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 238.
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1,
lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 239.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 240.
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata
al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze dannose o pericolose.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 241.
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per
le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei
lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con
riferimento alle lavorazioni da espletare.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un
registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita'
svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro
della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti
comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola le modalita' di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni
paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed
analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicita' annuale.
5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di
monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero
della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 245.
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti
attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 247.
Definizioni
l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 248.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste
dal presente capo.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 249.
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il
grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da
attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6
provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 250.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore
di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente
per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle
condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, l'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che
l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un
decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso
alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni
previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da
evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui
sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita'
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 252.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori
di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 253.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del
luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui
all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di
riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo
raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al
comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che
abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 254.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il
datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da
garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso
alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 255.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui
all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali
attivita'.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 256.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che
tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio
maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei
valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui
all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si
intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d)
ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 50.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 257.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad
attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di
lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di
urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 258.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto
e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano
frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la
possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche una sola volta nel registro degli esposti di cui
all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita'
di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione
dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a
quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 261.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 262.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000
a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3,
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3,
237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242,
commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1,
254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260,
comma 1;
b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227,
commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,
comma 3, 248, comma 1, e 252;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e
7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 263.
Sanzioni per il preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e
242, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239,
commi 1 e 4.
Capo IV
Sanzioni
Art. 264.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e
comma 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 243, comma 2.
Capo IV
Sanzioni
Art. 265.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240,
comma 2.
	

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