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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 161.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 162.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che,
riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio
o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni
diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma
geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una
indicazione determinata, la cui visibilita' e' garantita da una
illuminazione di intensita' sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni
complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un
significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una
situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e'
illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso
come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso
da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o
delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 163.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in
conformita' all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere
evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di
sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro,
anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 164.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i
lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche'
i comportamenti generali e specifici da seguire.
Capo II
Sanzioni
Art. 165.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1,
lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
Capo II
Sanzioni
Art. 166.
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600
euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
	

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