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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 172.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 173.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di
cui all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui
all'allegato XXXIV.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 175.
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessita'.
5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 176.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1
i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di
controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi
di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste
all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita'
svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 177.
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Capo III
Sanzioni
Art. 178.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000
fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3,
175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1,
lettera a).
Capo III
Sanzioni
Art. 179.
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad
euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad
euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).
	

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