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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si
applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 181.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di
cui all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del
datore di lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182.
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di
misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione
agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV e V. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite
di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 183.
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182
alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i
minori.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 184.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato
della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all'uso.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti
fisici viene svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle
modalita' e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo
sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute
correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il
lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 186.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli
specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 187.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l'udito.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 188.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il
rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 189.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.
3. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 190.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo'
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate
secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28,
comma 2.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 191.
Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di
esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei
livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro
puo' attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la
disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In
questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei
posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure
tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco
dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 192.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal
datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 193.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1,
lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di
protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle
presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 194.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite
di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in
applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 195.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 196.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i
lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi
l'opportunita'.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite
di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe
di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione
la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro
assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 198.
Linee Guida per i settori della musica delle attivita' ricreative e
dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite
la parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le
linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della
musica, delle attivita' ricreative e dei call center.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199.
Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto
legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 200.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in
frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero
A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle
accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5
m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero
va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 202.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature,
il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 203.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di
esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si
verificano una o piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e'
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di esposizione, il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio
dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 206.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 207.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 208.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato
XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
B, tabella 2.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 209.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo
devono essere effettuati in conformita' alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione
e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,
il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od
emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se
necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste
dall'articolo 210.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire
esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal
medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori
per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 212.
Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione del presente capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza
magnetica.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 213.
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 214.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo
spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 100 e 400 ¯Fm. La banda degli ultravioletti e'
suddivisa in UVA (315-400 ¯Fm), UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280
¯Fm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa
in IRA (780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000 ¯Fm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di
radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o
amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa
dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle
radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti
artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza radiante
incidente per unita' di area su una superficie espressa in watt su
metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unita'
d'angolo solido per unita' di superficie, espressa in watt su metro
quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 215.
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 216.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme
della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione
internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di
normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e
raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e
raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro
adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o
internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai
fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti
direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla
pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 217.
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione
possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un
programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite,
tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono
essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove cio' sia
tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 218.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti negativi per la salute, nonche' prevenire effetti a lungo
termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182
e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto
professionale.
Capo VI
Sanzioni
Art. 219.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto
mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli
articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216,
comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202,
203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
Capo VI
Sanzioni
Art. 220.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli
articoli 185 e 186.
	

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