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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298.
Principio di specialita'
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista
dal titolo I e da una o piu' disposizioni previste negli altri
titoli, si applica la disposizione speciale.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui
all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della
delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi.».
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 301.
Applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni
in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena
dell'arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite
con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo
dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a
8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarita',
le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso
consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia'
riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di
cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi
tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che
l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 303.
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con
la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un
terzo per il contravventore che, entro i termini di cui
all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera
concretamente per la rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli
organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di
definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
	

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