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testo unico 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


	Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 304.
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e
dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente
decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1,
tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2,
dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 306.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di
quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1,
della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del
medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in
cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche'
da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato Roma, addi' 9 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Amato, Ministro dell'interno
Parisi, Ministro della difesa
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti

	

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